frazionabilità e alienabilità separata di box ex Legge Tognoli


 

Not. Paolo Simonetti

psimonetti@notariato.it

19.07.2002

 

Un locale commerciale e un box auto, uniti da vincolo pertinenziale ai sensi della Legge Tognoli, sono ricompresi in un più ampio piano di recupero in previsione del quale l’unità commerciale sarà frazionata e trasformata in due unità abitative da alienare separatamente.

 

Qual è la sorte del box? Quanto incide il vincolo pertinenziale in questo caso?

 

Taluno (il responsabile dell’ufficio tecnico del comune) opina che il box debba rimanere vincolato ad entrambe le unità immobiliari e, pertanto, in caso di alienazione separata delle stesse il box andrebbe acquistato in comunione ordinaria tra i proprietari delle abitazioni.

 

Talaltro (il responsabile dell’archivio), che il problema non sussisterebbe per l’alienazione del primo appartamento se effettuata congiuntamente al box; restando il dubbio sulla commerciabilità della seconda unità in quanto sprovvista di autorimessa pertinenziale.

 

Personalmente non condivido né l’una, né l’altra delle soluzioni.

 

Ne “I Quaderni di Notariato” n. 1,  Casu e Raiti affrontano la questione con argomentazioni senza dubbio condivisibili. Secondo gli autori  l’alienazione deve considerarsi ammissibile – pena l’inconcepibile in commerciabilità del bene – e il vincolo deve considerarsi trasferito su una delle due unità risultanti dal frazionamento, a scelta del proprietario, facendosene menzione nell’istanza di concessione del frazionamento medesimo.

 

A questo punto sorgono i seguenti interrogativi: devo ritenere sufficiente la presentazione di siffatta istanza di concessione o il trasferimento del vincolo deve risultare dalla concessione (cosa che il responsabile del Comune ha già escluso in maniera categorica)?

 

Il vincolo originario può essere modificato da un atto successivo di vincolo tra le nuove unità immobiliari? Quali possono essere gli accorgimenti in atto per determinarne la validità? In ogni caso, quale sarebbe la sorte della seconda abitazione? La costruzione di un secondo box gioverebbe?

  

 


 

Not. Pietro Ciarletta

 

Il caso di cui mi sono occupato  era il seguente:

 

- vincolo ex L .122/1989 per la realizzazione di garage interrato (su corte comune) a servizio di palazzina con due  appartamenti al piano 1° (proprietario "A") e 2° (proprietario  "B") entrambi con locali servizio al piano terra costituenti unico subalterno con ciascuno degli appartamenti; (atto unilaterale trascritto);

 

- realizzazione dei garages interrati e regolare  accatastamento.

 

Con successiva concessione edilizia,  senza tener conto della esistenza del vincolo, il Comune autorizza il frazionamento delle due originarie unità immobiliari con mutamento di destinazione d'uso del piano terra in civile abitazione, al fine di una autonoma alienazione.

 

In prossimità della fine dei lavori, il tecnico procede alle necessarie denunce di variazione catastale.

Le parti, dunque, vengono da me per la vendita dell'appartamento al piano terra.

 

Ho ritenuto che il  frazionare l'originario immobile al cui servizio era stato realizzato il garage pertinenziale alterasse il contenuto oggettivo del vincolo e mi è sembrato insufficiente una mero atto ricognitivo di parte, stante la natura degli interessi tutelati dalla norma. 

 

Su richiesta degli interessati, da me informati, il Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ha autorizzato la sottoscrizione di un atto modificativo del detto vincolo con esatta individuazione catastale delle unità pertinenziali e delle unità principali secondo  le nuove risultanze del Catasto Fabbricati.

 

Ho dunque ricevuto l'atto di modifica del vincolo allegando il provvedimento del Dirigente, con conseguente trascrizione.

 

 


 

Not. F. Lepore

flepore@notariato.it

26.07.2002

 

Il solo fatto di frazionare è inosservanza del vincolo pertinenziale, pertanto Ti consiglio di non procedere.

Non tutti gli atti possono essere fatti.